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Aggiornamenti del nuovo PatentBox: approvazione del testo definitivo da parte di Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 24/02/2023 la Circolare 5/E  che entra nel dettaglio della normativa del nuovo PATENT BOX e chiarisce numerosi dubbi sorti tra gli operatori nel primo anno di applicazione del Nuovo regime

 

Rispetto alla versione proposta a inizio 2023, il documento di prassi risolve due criticità.

 

1.      La prima riguarda la condizione richiesta dall’articolo 6, secondo il quale i beni agevolabili devono essere “utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa”. A tal riguardo, l’Agenzia ha scelto di non considerare “utilizzato” un bene per il quale è stato ottenuto un titolo di privativa industriale, ma che non viene impiegato nei processi aziendali (ad esempio per ragioni collegate alla mera tutela di quote di mercato).

 

2.      La seconda, invece, attiene alla CUMULABILITA’ tra la disciplina del nuovo regime patent box e quella del credito d’imposta ricerca e sviluppo. In via generale la disciplina precede che i costi oggetto di maggiorazione siano assunti al netto di eventuali contributi ricevuti dall’impresa per il loro finanziamento e rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del principio di competenza di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 109.

 

Nel caso specifico del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo per il quale è esplicitamente ammessa la cumulabilità, occorre analizzare la specifica normativa (legge 27 dicembre 2019, n. 160) che al comma 203 prevede che «per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d’imposta è riconosciuto […]in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili».

 

Al riguardo, si ritiene che il nuovo Patent box rientri nel novero «delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti», analogamente a quanto già sostenuto nella Circolare n. 13 del 13 maggio 2022, ove è stato precisato che per «sussidio deve interventi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale)».Pertanto, ove i medesimi costi considerati ammissibili ai fini della maturazione del credito d’imposta in questione, siano riferibili anche ad una delle attività rilevanti ai fini del riconoscimento del nuovo Patent box e, sempreché in relazione agli stessi, il contribuente decida di avvalersi del meccanismo premiale, [o dell’agevolazione ordinaria].

 

L’applicazione di tale interpretazione ai periodi d’imposta interessati dal meccanismo premiale comporta la restituzione del credito d’imposta disciplinato dalla richiamata legge n. 160 del 2019, eventualmente già fruito; tale restituzione deve avvenire senza applicazione di sanzioni e interessi in quanto al momento della fruizione del credito d’imposta il contribuente si è conformato alle disposizioni contenute nella disciplina del credito d’imposta al momento applicabili.

 

Per completezza di trattazione, si rileva che il medesimo obbligo di restituzione del credito d’imposta ricerca e sviluppo debba essere effettuato anche quando il contribuente fruisce della maggiorazione “ordinaria” prevista dall’articolo 6.

 

Nel caso di utilizzo del Patent Box occorre quindi effettuare il “netting” ai fini del credito di imposta ricerca e sviluppo.

Cosa significa questa precisione in concreto?

Che se un'impresa beneficiaria del nuovo regime Patent Box nel 2022  ha fruito di un credito R&S&I&D nel 2020 e ss. in relazione ai medesimi costi che hanno contribuito alla creazione della privativa/software, dovrà procedere alla restituzione della quota di credito già fruita corrispondente al risparmio fiscale Patent Box, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Di seguito un esempio numerico (Irap 3,9% e Ires 24,00%):

costi R&S 2020 = 100

credito R&S 2020 = 100 x 12% = 12

sovvenzione (risparmio fiscale Patent Box) = 100 x 110% x (24%+3,9%) = 30,69

credito R&S 2020 ricalcolato = (100 - 30,69) x 12% = 8,32

credito R&S 2020 da restituire, se compensato = 12 - 8,32 = 3,68.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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