
Aiuti di Stato, la Commissione UE proroga e modifica il quadro temporaneo di crisi
Venerdì la Commissione europea ha adottato una modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per consentire agli Stati membri di continuare ad avvalersi della flessibilità prevista al fine di sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Il quadro temporaneo di crisi è stato adottato il 23 marzo 2022 ed è stato modificato una prima volta il 20 luglio 2022
Tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri nell’ambito dell’indagine e delle consultazioni mirate del 5 ottobre 2022 e del 25 ottobre 2022, e conformemente al recente regolamento relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (“regolamento (UE) 2022/1854“) e della proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento quest’inverno, la modifica:
• proroga fino al 31 dicembre 2023 tutte le misure previste dal quadro temporaneo di crisi;
• aumenta i massimali fissati per gli aiuti di importo limitato fino a 250 000 € e 300 000 € per le imprese che operano, rispettivamente, nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, e fino a 2 milioni di € per le imprese di tutti gli altri settori;
• introduce una maggiore flessibilità per quanto riguarda il sostegno alla liquidità alle imprese del settore energetico nel quadro delle loro attività di negoziazione. In casi eccezionali e nel rispetto di rigorose misure di salvaguardia, gli Stati membri possono fornire garanzie pubbliche con una copertura superiore al 90% se sono fornite come garanzia finanziaria alle controparti centrali o ai partecipanti diretti. Ciò è in linea con l’atto delegato adottato dalla Commissione il 18 ottobre 2022, che consente, a determinate condizioni, l’utilizzo di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e garanzie pubbliche per soddisfare le richieste di margini;
• aumenta la flessibilità e le possibilità di sostegno per le imprese colpite dall’aumento dei costi dell’energia, fatte salve le misure di salvaguardia. Gli Stati membri saranno autorizzati a calcolare il sostegno sulla base dei consumi passati o correnti, tenendo conto della necessità di mantenere intatti gli incentivi di mercato a ridurre il consumo energetico e a garantire il proseguimento delle attività economiche. Inoltre possono fornire sostegno in modo più flessibile, anche ai settori a forte consumo di energia particolarmente colpiti, fatte salve le misure di salvaguardia volte ad evitare le sovracompensazioni. Per le imprese che ricevono importi di aiuto più elevati, il quadro temporaneo di crisi prevede l’impegno di definire un percorso verso la riduzione dell’impronta di carbonio del consumo energetico e l’attuazione di misure di efficienza energetica;
• introduce nuove misure volte a sostenere la riduzione della domanda di energia elettrica, in linea con il regolamento (UE) 2022/1854;
• chiarisce i criteri di valutazione delle misure di sostegno alla ricapitalizzazione. In particolare, tale sostegno alla solvibilità dovrebbe essere i) necessario, adeguato e proporzionato; ii) comportare una remunerazione adeguata dello Stato; e iii) essere corredato di opportune misure in materia di concorrenza per preservare una concorrenza effettiva, compreso il divieto di acquisizioni e di pagamenti di dividendi e bonus
La Commissione ha inoltre deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di concedere misure di sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato legato all’emergenza COVID-19.