Bonus ricerca e sviluppo, come possono tutelarsi le imprese?
Come possono tutelarsi dalla non conformità alle normative vigenti e dalle sanzioni dell’Agenzia delle Entrate le imprese che hanno avviato la procedura per certificare i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design? In cosa consiste l’analisi di certificabilità, chi può certificare e quali sono le sanzioni in cui potrebbe incorrere chi non certifica?
La procedura per certificare i crediti d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione e design fruiti dagli anni 2015 in avanti è, infatti, possibile da luglio 2024. La certificazione mette in sicurezza le imprese, garantendo la conformità dei singoli progetti alle normative vigenti e riducendo il rischio di contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate.
A causa di norme retroattive, molte aziende hanno scoperto ex-post di aver potenzialmente fruito indebitamente dei crediti, incorrendo in questo modo in sanzioni da parte del Fisco. Avviando una procedura di certificazione, invece, le imprese hanno la possibilità di evidenziare quali crediti debbano essere riversati o, diversamente, certificare quelli in regola, evitando così controlli e sanzioni.
I tre aspetti su cui vertono i controlli dell’Agenzia delle Entrate in merito ai crediti d’imposta fruiti dalle imprese.
I controlli sui crediti fruiti hanno per oggetto essenzialmente tre aspetti:
1. l'esistenza delle spese sostenute;
2. La quantificazione delle spese che sono state rendicontate;
3. La compatibilità del contenuto tecnico rispetto a quanto indicato nei Manuali di Frascati ed Oslo.
La certificazione risolve il primo punto, grazie all'obbligo del controllo del fascicolo tecnico da parte del revisore legale, che quindi risponde con l'azienda beneficiaria.
Il secondo punto riguarda, invece, tendenzialmente, errori materiali in fase di riporto dei costi che l'azienda ha sostenuto per le attività oggetto di credito. E’ un tema di esclusiva responsabilità dell'azienda e ad oggi non risulta trasferibile a terzi né certificabile.
Il terzo e più importante elemento riguarda contestazioni circa gli aspetti tecnici dei progetti di ricerca e sviluppo su cui l'azienda ha maturato del credito. Ed è proprio questo l’oggetto specifico della normativa di certificazione.
Nei modelli pubblicati dal Mimit quattro macro capitoli: i criteri tecnici rappresentano il profilo più delicato.
La parte sostanziale della certificazione è densa di informazioni e contenuti, essendo divisa in quattro macro-capitoli relativi ad informazioni generali della società, descrizione dei progetti, determinazione dei costi ammissibili ed attestazione dei requisiti tecnici delle attività, come segue:
- informazioni concernenti le capacità organizzative e le competenze tecniche dell’impresa richiedente la certificazione o di coloro a cui è stata commissionata la ricerca (pagine 4-5), con i dati relativi al periodo d’imposta del progetto ed i due precedenti (ad esempio, fatturato, spese di ricerca sostenute, numero dipendenti e numero addetti coinvolti nella ricerca, dimensione aziendale, certificazioni Iso, numero di progetti di ricerca, numero ricercatori, eccetera); si tratta di dati qualitativi e quantitativi che attestano la vitalità e la propensione alla ricerca della società, confermata da eventuali esperienze pregresse, e dimostrano che l’impresa soddisfa i requisiti di adeguatezza rispetto all’attività effettuata o programmata;
- descrizione del progetto o del sottoprogetto realizzato o in corso di realizzazione o da iniziare, da spiegare e dettagliare bene secondo le indicazioni del modello (pagine 6-7): ad esempio, settore ed ambito del progetto, individuazione del problema da risolvere, definizione dell’obiettivo, gruppo di lavoro impiegato, attività e fasi, risultati conseguiti o attesi, eccetera;
- ulteriori informazioni ed altri elementi quantitativi (pagine 8-12), con l’indicazione, per i periodi dal 2015 al 2027, delle spese del progetto (budget e consuntivo), delle spese ammissibili (budget e consuntivo) e dell’importo del credito «maturato o da maturare» riportato o da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, che pertanto dovrà essere coerentemente compilato. Le spese ammissibili sono da riportare anche in modo dettagliato in riquadri successivi, suddividendo le stesse per le varie tipologie di credito d’imposta;
- motivazioni tecniche sulla base delle quali viene attestata la sussistenza dei requisiti per l’ammissibilità al credito (pagine 13-22): suddividendo per tipologia di credito, questa parte richiede che si dichiari soddisfatta, barrando le relative caselle: almeno una voce tra quelle contrassegnate con «OA» e tutte le voci contrassegnate con «O», mentre è facoltativo soddisfare le voci contrassegnate con «F».
Ognuna di queste caselle “sistematizza” le caratteristiche di ciascun credito d’imposta quali, ad esempio, con riferimento alle caselle «O» del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019, la sistematicità, l’incertezza, la creatività, la novità e l’applicabilità, trasferibilità e riproducibilità.
La parte indicata sub 4 è estremamente rilevante, poiché di fatto attesta i requisiti tecnici della ricerca che più spesso sono oggetto di contestazione.
Fonte: Il Sole 24ORE