Transizione 5.0: le ultime novità
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 Marzo il Decreto legge che introduce il nuovo Credito di Imposta Transizione 5.0 (Piano Transizione 5.0) che prevede un credito di imposta fino al 45% per le aziende che investono nella doppia transizione ecologica e digitale.
A chi spetta il Credito d’Imposta Transizione 5.0?
Il comma 2 specifica che possono accedere a Transizione 5.0 “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza.
Restano invece escluse le aziende che rientrano nell’ambito del “Codice della crisi d’impresa”.
Un potenziamento di Industria 4.0
Sono oggetto del credito, gli investimenti “in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi”.
Risulta quindi che possono accedere gli stessi beni già previsti dal Piano Nazionale Transizione 4.0. Ma come specifica il comma 4, tale beneficio viene riconosciuto “a condizione che, tramite gli stessi i beni si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento”.
Le soluzioni di autoproduzione e la Formazione del personale
Il Piano Transizione 5.0 non premia solo i beni 4.0, ma include anche le soluzioni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e la formazione del personale finalizzata “all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi”.
Gli investimenti in impianti che comprendano soluzioni per l’autoproduzione, nelle casistiche previste dal decreto, concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
Mentre, le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, incrementano nel limite del 10 per cento il valore degli investimenti effettuati nei beni entro il limite di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
Entità del credito d’imposta previsto dal DL 19/2024
Questi i valori previsti:
Per la riduzione dei consumi energetici relativi all’intera struttura:
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Riduzione dei consumi energetici |
|
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Investimento |
dal 3% al 6% |
dal 6% al 10% |
oltre il 10% |
sino a 2,5 milioni |
35% |
40% |
45% |
da 2,5 milioni a 10 milioni |
15% |
20% |
25% |
da 10 milioni a 50 milioni |
5% |
10% |
15% |
Per la riduzione dei consumi energetici relativi al singolo investimento o processo:
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Riduzione dei consumi energetici |
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Investimento |
dal 5% al 10% |
dal 10% al 15% |
oltre il 15% |
sino a 2,5 milioni |
35% |
40% |
45% |
da 2,5 milioni a 10 milioni |
15% |
20% |
25% |
da 10 milioni a 50 milioni |
5% |
10% |
15% |
Come si calcola la riduzione dei consumi?
La valutazione deve avvenire “su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico”. Occorre quindi analizzare i consumi di un intero anno, ma rapportarli ad una serie di variabili, che tengano conto ad esempio delle quantità prodotte.
Per le imprese di nuova costituzione, la valutazione dei consumi di riferimento è stabilito che “il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17”.
Come accedere al beneficio di Transizione 5.0?
Cambia la modalità di accesso al beneficio, che non è più automatico come avveniva con Transizione 4.0. Il comma 10 specifica, infatti, che le imprese devo presentare la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”.
Il GSE, a sua volta, verifica della completezza della documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, infine l’azienda comunica al GSE l’avanzamento dell’investimento ammesso.
Come devono essere redatte le certificazioni?
La certificazione dell’effettivo risparmio energetico richieste dovrà essere “rilasciata da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy”.
Nello specifico dovrà essere attestata:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni
b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante
Non è ancora chiaro, al momento, quali saranno le figure professionali in possesso dei requisiti di “indipendenza, imparzialità onorabilità e professionalità” previsti dal Ministero. Il Decreto anticipa, però, che tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI
Il Decreto nel comma 12 specifica inoltre che, per le PMI, “le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro”.
L’utilizzo del credito maturato
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere però effettuata, attraverso il modello F24, “entro il 31 dicembre 2025”.
Nel caso in cui un’azienda non riuscisse a compensare l’intero credito maturato, può comunque compensarlo nel 5 anni successi, con altrettante quote annuali di pari importo.
Va sottolineato però, il fatto che il credito sarà utilizzabile sino al raggiungimento dei limiti di disponibilità economica complessivi a livello nazionale.
Quali documenti conservare?
Anche per i beni 5.0, così come avviene per i beni 4.0, il comma 15 indica la documentazione che è necessario conservare per i successivi controlli. In particolare, evidenziamo che, pena la revoca dell’agevolazione, “le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo”.
Cumulabilità del Credito 5.0
Il credito d’imposta 5.0 non è cumulabile con il credito Industria 4.0 / Transizione 4.0. Anche se ricordiamo che i beni 5.0 devono soddisfare anche i requisiti richiesti per i beni 4.0.
Il credito d’imposta per i beni Transizione 5.0 non è cumulabile con benefici previsti dalla ZES unica.
Di contro, il credito d’imposta 5.0 “è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi”, ovviamente senza che questo “porti al superamento del costo sostenuto”.